Servizio di raccolta differenziata in Mercato S. Severino
Noi della Ecobuilding andremo in soccorso del Comune di Mercato San Severino per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e nettezza urbana.
Il Commissario Prefettizio, cui è affidato il governo temporaneo della città, ha individuato nella nostra azienda il partner ideale per garantire temporaneamente il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e sopperire al fallimento della municipalizzata Gesema.
L’accordo raggiunto con l’amministrazione, prevede una prestazione temporanea di dieci giorni, eventualmente prorogabili fino all’espletamento della gara d’appalto, che andrà ad individuare il gestore definitivo dei servizi.
Quali servizi erogheremo
Nello specifico, le attività che garantiremo sono quelli di servi integrati di igiene urbana che comprendono, ad esempio:
- i servizi di raccolta porta a porta di tutte le frazioni differenziate dei rifiuti urbani
- nettezza urbana (spazzamento sia meccanizzato che manuale)
- pulizia delle aree mercatali
- contabilizzazione informatizzata dei conferimenti dei cittadini con un sistema di premialità.

Attualmente la percentuale di raccolta differenziata nel Comune di Mercato San Severino è del 65%, con elevati standard qualitativi delle frazioni merceologiche conferite.
Ci occuperemo direttamente della gestione dei materiali recuperabili, grazie ad apposite convenzioni con i relativi consorzi di filiera (CoRePla, CoReVe, CoMiEco, ecc…)
La salvaguardia dei posti di lavoro ex-Gesema
Con il nostro intervento, sono anche state temporaneamente salvaguardate le sorti lavorative dei 37 operai della Gesema, grazie ad un accordo con tutte le rappresentanze sindacali, e nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di categoria FISE – Asso Ambiente, in virtù del quale gli operai sono stati assegnati al cantiere.

Ulteriori informazioni sul servizio di raccolta differenziata
Se hai bisogno di altre informazioni su:
- Prelievo, trasporto e smaltimento di percolato prodotto da discariche e/o impianti di trattamento rifiuti.
- Raccolta rifiuti solidi urbani nonché gestione integrata della raccolta differenziata per comuni e società pubbliche.
- Spazzamento meccanico e manuale di strade, lavaggio cassonetti e manutenzione del verde per parchi e giardini pubblici e privati.
- Servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione.
Manutenzione delle canne fumarie in cemento-amianto
La pulizia e la manutenzione delle canne fumarie in cemento-amianto possono implicare problemi notevoli per la protezione dell’ambiente e delle persone.
A tali fini, Assoamianto ha definito un disciplinare tecnico che colma le lacune di una legislazione che non regolamenta nello specifico tali problematiche e che sono lasciate alla libera interpretazione dei singoli.
Col suo disciplinare, Assoamianto non ha voluto sostituirsi al legislatore, ma, in mancanza di norme per il caso specifico, ha voluto proporsi come riferimento dei propri associati, stabilendo procedure specifiche, supportate da studi scientifici esaustivi, pubblicati su riviste tecniche del settore.
Chi può effettuare la manutenzione
Per la manutenzione delle canne fumarie in cemento-amianto è necessario affidarsi ad una ditta specializzata, iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 10, sottocategoria B, per via del sensibile rilascio di fibre nel corso della lavorazione e per la tipologia del cantiere che va messo in essere.
Il personale che svolge la manutenzione, inoltre, deve essere in possesso delle necessarie abilitazioni previste dall’art.10, legge 257/92 e dell’art.10, DPR 8/8/94.
Le fasi della manutenzione
Il piano di lavoro
La ditta incaricata della manutenzione deve predisporre, prima dell’inizio dei lavori, un piano di lavoro che deve indicare le misure necessarie per tutelare la sicurezza del personale operativo e la salvaguardia dell’ambiente, prestando particolare attenzione alla possibile caduta di materiali.
Copia del piano di lavoro deve essere inviata agli organi competenti, almeno 30 giorni prima dell’avvio del cantiere.
Le operazioni di manutenzione
Fermo restando che in caso di interventi estesi occorre predisporre un vero e proprio progetto di bonifica, in caso di manutenzione di zone limitate delle pareti interne della canna fumaria occorre:
- ispezionare l’impianto per sigillare le eventuali aperture;
- circoscrivere e confinare l’impianto;
- inibire l’accesso al cantiere al personale esterno;
- dotare gli addetti alla manutenzione di tutti i dispositivi di protezione previsti dalla legge;
- installare, in cima e in fondo alla canna fumaria, i “glove bag”, che dovranno essere sigillati;
- predisporre un ugello di aspirazione collegato ad un estrattore con filtro antiparticolato;
- installare sugli aspiratori dei manometri in grado di stabilire quando sostituire i filtri intasati;
- trattare i filtri intasati come rifiuti contaminati da amianto;
- testare la tenuta dell’impianto mediante fumogeni;
- condurre tutte le operazioni in modo da non danneggiare gli elementi che sigillano la canna;
- chiudere con nastro adesivo, a fine pulizia, la parte inferiore della canna fumaria per evitare la dispersione del materiale rimosso;
- smaltire il materiale sigillante, i glove bag e gli scovoli adoperati per la pulizia come materiale contenente amianto;
- effettuare il monitoraggio ambientale con appositi microscopi prima di rimuovere il tutto.
Precauzioni
Si deve tener presente, inoltre, che occorre prendere le seguenti precauzioni:
- non utilizzare i glove bag a temperature superiori ai 60° C;
- eliminare le tute degli addetti al termine di ogni intervento;
- smaltire tutto il materiale di consumo come rifiuto contaminato, raccogliendolo in sacchi impermeabili;
- pulire “a umido” le zone del cantiere con aspiratori a filtro assoluto.
In caso di rilasci consistenti di fibre, occorre inoltre
- evacuare ed isolare l’area interessata;
- esporre gli avvisi di pericolo;
- decontaminare l’area con sistemi a umido e con aspiratori idonei;
- effettuare i monitoraggi di verifica.

Ulteriori informazioni sulla manutenzione delle canne fumarie in cemento-amianto
Se hai bisogno di ulteriori informazioni sull’argomento, puoi contattarci ai riferimenti presenti nella pagina contatti
Link alla normativa
il decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994 che disciplina la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto puoi scaricarlo qui.
Gestione del materiale di dragaggio
Un nuovo tassello si aggiunge al mosaico della normativa sulla gestione del materiale di dragaggio dei siti di bonifica di interesse nazionale (Sin).
Il Decreto 172/2016, entrato in vigore il 21 settembre, attua le disposizioni sui dragaggi incluse nell’art. 5bis Legge 84 del 1994 e s.m.
Cosa disciplina
La nuova normativa, regolamenta le modalità di esecuzione delle operazioni di dragaggio. Dalla movimentazione del sedimento al trasporto, dalla collocazione finale dei materiali al loro reimpiego. Il Decreto disciplina anche le tecniche idonee ad evitare la dispersione dei sedimenti, compresi i progetti delle casse di colmata, vasche di raccolta e strutture di contenimento.
La finalità del Decreto è minimizzare l’impatto sull’ambiente circostante, “escludendo ogni deterioramento significativo e misurabile delle risorse naturali interessate e delle loro utilità, nonché eventuali dispersioni e rilasci accidentali di materiale”
Cosa resta escluso
Nel Decreto non è inclusa la regolamentazione delle operazioni che riguardano i sedimenti provenienti da siti di interesse nazionale, prodotti durante i dragaggi nelle aree portuali o costiere, che sono destinati ad essere gestiti al di fuori dei siti di origine.
Restano escluse dall’ambito applicativo del Decreto anche quelle operazioni di trattamento, trasporto e deposito dei sedimenti che non rispettino i requisiti di qualità definiti per l’utilizzo. Queste attività continueranno ad essere sottoposte al regime legislativo vigente in materia di rifiuti.

Il regolamento sulla gestione del materiale di dragaggio
Nel Decreto è stabilito cosa dovrà contenere il progetto di dragaggio:
- i risultati della caratterizzazione dell’area
- i risultati della caratterizzazione dl sito di reimpiego
- l’individuazione dell’area da dragare mediante coordinate geografiche WGS84
- i procedimenti di gestione del sedimento dragato
- le metodologie per la mitigazione degli effetti delle modalità operative
- il piano di monitoraggio
- le modalità di verifica dei fondali dopo il dragaggio
- le realizzazioni di eventuali casse di colmata, vasche di raccolta e strutture di contenimento
- la gestione dei sedimenti dragati a terra.
- Il progetto dovrà essere depositato presso gli uffici del MIT e MATTM, su supporto informatico e i ministeri potranno chiedere eventuali integrazioni documentali o richieste di parere alle auutorità deputate al monitoraggio ambientale. Il MATTM potrà altresì convocare un tavolo tecnico per il reimpiego dei sedimenti dragati in ambienti marini e terrestri.
Ulteriori informazioni sulla gestione del materiale di dragaggio
Se sei titolare di un punto vendita carburante e ti interessa approfondire l’argomento su come effettuare una procedura di bonifica presso il tuo impianto puoi contattarci ai riferimenti presenti nella pagina contatti
Link alla normativa
Puoi scaricare il testo integrale del Decreto 172/2016, cliccando qui.
Bonifica dei punti vendita carburante
La bonifica dei punti vendita carburante, da sempre, trascina con sé una serie di adempimenti che impattano significativamente sull’operatività delle aziende che operano nel settore petrolifero.
Il Decreto n. 31 del 12 febbraio 2015 del Ministero dell’Ambiente del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, risponde alla necessità di un lavoro sinergico tra l’industria petrolifera e le autorità competenti al fine di razionalizzare la rete di distribuzione carburanti.
Il Decreto introduce un sistema di semplificazioni, in merito alla caratterizzazione dei punti vendita carburante, che tiene in considerazione le dimensioni ridotte delle aree da bonificare.
I vantaggi della semplificazione
Nello specifico, il testo normativo in vigore dal 7 aprile 2015 consente di:
- rendere più chiara e fluida la procedura di bonifica, ponendo fine ai contenziosi derivati dalla “libera interpretazione” delle precedenti norme, complesse e farraginose;
- ridurre la discrezionalità degli enti locali;
- agevolare la chiusura e la dismissione dei punti vendita carburanti.

I punti salienti del Decreto
Punti vendita carburante interessati
Possono accedere alla procedura “snella” i punti vendita carburanti con area di sedime inferiore ai 1.000 mq. Il Decreto ha quindi il vantaggio di estendere in maniera significativa il numero dei siti interessati, ma, al contempo, potrebbe lasciar fuori numerose aree autostradali dal proprio ambito applicativo.
Il “Doppio binario”
Ogni intervento di bonifica può seguire un “doppio binario” – Valori tabellari di legge / Valori sito specifici ottenuti con l’Analisi di rischio – si potrà, cioè, scegliere il percorso tecnico amministrativo ottimale per l’intervento da effettuare in base agli obiettivi di bonifica.
Ambito applicativo
Il Decreto si applica anche ai contenziosi sorti precedentemente, ai quali sono state applicate procedure/istruttorie e bloccate per lungaggini burocratiche e contenziosi
L’autocertificazione
In base a quanto stabilito dal Decreto, è legittimo chiudere la pratica di avvenuta bonifica dei punti vendita carburante con autocertificazione. Questo perché la rimozione delle fonti di inquinamento primarie e secondarie è da considerarsi un intervento speciale per la messa di sicurezza d’emergenza o una misura di prevenzione volta a prevenire ed eliminare la diffusione di agenti inquinanti. L’autocertificazione è possibile se gli interventi sono sufficienti al raggiungimento di valori conformi a quanto indicato nelle tabelle di riferimento. La Provincia e L’ARPA, comunque, entro i successivi 60 giorni dall’autocertificazione, possono effettuare controlli e verifiche.
I tempi certi
La procedura semplificata ha l’obiettivo di consentire tempi “certi” della bonifica dei terreni per il raggiungimento dei valori previsti dalle tabelle, la procedura si affianca a quella “ordinaria” ed è dedicata al soggetto intenzionato ad avviare i processi di bonifica a proprie spese.
Ulteriori informazioni sulla bonifica dei punti vendita carburante
Se sei titolare di un punto vendita carburante e ti interessa approfondire l’argomento su come effettuare una procedura di bonifica presso il tuo impianto puoi contattarci ai riferimenti presenti nella pagina contatti
Link alla normativa
Puoi scaricare il testo integrale del Decreto n. 31 del 12 febbraio 2015, cliccando qui.





