Bonifica dei punti vendita carburante

Bonifica dei punti vendita carburante

La bonifica dei punti vendita carburante, da sempre, trascina con sé una serie di adempimenti che impattano significativamente sull’operatività delle aziende che operano nel settore petrolifero.

Il Decreto n. 31 del 12 febbraio 2015 del Ministero dell’Ambiente del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, risponde alla necessità di un lavoro sinergico tra l’industria petrolifera e le autorità competenti al fine di razionalizzare la rete di distribuzione carburanti.

Il Decreto introduce un sistema di semplificazioni, in merito alla caratterizzazione dei punti vendita carburante, che tiene in considerazione le dimensioni ridotte delle aree da bonificare.

I vantaggi della semplificazione

Nello specifico, il testo normativo in vigore dal 7 aprile 2015 consente di:

  • rendere più chiara e fluida la procedura di bonifica, ponendo fine ai contenziosi derivati dalla “libera interpretazione” delle precedenti norme, complesse e farraginose;
  • ridurre la discrezionalità degli enti locali;
  • agevolare la chiusura e la dismissione dei punti vendita carburanti.

Decreto sulla bonifica dei punti vendita carburante

I punti salienti del Decreto

Punti vendita carburante interessati

Possono accedere alla procedura “snella” i punti vendita carburanti con area di sedime inferiore ai 1.000 mq. Il Decreto ha quindi il vantaggio di estendere in maniera significativa il numero dei siti interessati, ma, al contempo, potrebbe lasciar fuori numerose aree autostradali dal proprio ambito applicativo.

Il “Doppio binario”

Ogni intervento di bonifica può seguire un “doppio binario” – Valori tabellari di legge / Valori sito specifici ottenuti con l’Analisi di rischio – si potrà, cioè, scegliere il percorso tecnico amministrativo ottimale per l’intervento da effettuare in base agli obiettivi di bonifica.

Ambito applicativo

Il Decreto si applica anche ai contenziosi sorti precedentemente, ai quali sono state applicate procedure/istruttorie e bloccate per lungaggini burocratiche e contenziosi

L’autocertificazione

In base a quanto stabilito dal Decreto, è legittimo chiudere la pratica di avvenuta bonifica dei punti vendita carburante con autocertificazione. Questo perché la rimozione delle fonti di inquinamento primarie e secondarie è da considerarsi un intervento speciale per la messa di sicurezza d’emergenza o una misura di prevenzione volta a prevenire ed eliminare la diffusione di agenti inquinanti. L’autocertificazione è possibile se gli interventi sono sufficienti al raggiungimento di valori conformi a quanto indicato nelle tabelle di riferimento. La Provincia e L’ARPA, comunque, entro i successivi 60 giorni dall’autocertificazione, possono effettuare controlli e verifiche.

I tempi certi

La procedura semplificata ha l’obiettivo di consentire tempi “certi” della bonifica dei terreni per il raggiungimento dei valori previsti dalle tabelle, la procedura si affianca a quella “ordinaria” ed è dedicata al soggetto intenzionato ad avviare i processi di bonifica a proprie spese.

contatti

Ulteriori informazioni sulla bonifica dei punti vendita carburante

Se sei titolare di un punto vendita carburante e ti interessa approfondire l’argomento su come effettuare una procedura di bonifica presso il tuo impianto puoi contattarci ai riferimenti presenti nella pagina contatti

Link alla normativa

Puoi scaricare il testo integrale del Decreto n. 31 del 12 febbraio 2015, cliccando qui.