Gestione del materiale di dragaggio

Un nuovo tassello si aggiunge al mosaico della normativa sulla gestione del materiale di dragaggio dei siti di bonifica di interesse nazionale (Sin).

Il Decreto 172/2016, entrato in vigore il 21 settembre, attua le disposizioni sui dragaggi incluse nell’art. 5bis Legge 84 del 1994 e s.m.

Cosa disciplina

La nuova normativa, regolamenta le modalità di esecuzione delle operazioni di dragaggio. Dalla movimentazione del sedimento al trasporto, dalla collocazione finale dei materiali al loro reimpiego. Il Decreto disciplina anche le tecniche idonee ad evitare la dispersione dei sedimenti, compresi i progetti delle casse di colmata, vasche di raccolta e strutture di contenimento.

La finalità del Decreto è minimizzare l’impatto sull’ambiente circostante, “escludendo ogni deterioramento significativo e misurabile delle risorse naturali interessate e delle loro utilità, nonché eventuali dispersioni e rilasci accidentali di materiale”

Cosa resta escluso

Nel Decreto non è inclusa la regolamentazione delle operazioni che riguardano i sedimenti provenienti da siti di interesse nazionale, prodotti durante i dragaggi nelle aree portuali o costiere, che sono destinati ad essere gestiti al di fuori dei siti di origine.

Restano escluse dall’ambito applicativo del Decreto anche quelle operazioni di trattamento, trasporto e deposito dei sedimenti che non rispettino i requisiti di qualità definiti per l’utilizzo. Queste attività continueranno ad essere sottoposte al regime legislativo vigente in materia di rifiuti.

Draga in azione

Il regolamento sulla gestione del materiale di dragaggio

Nel Decreto è stabilito cosa dovrà contenere il progetto di dragaggio:

  • i risultati della caratterizzazione dell’area
  • i risultati della caratterizzazione dl sito di reimpiego
  • l’individuazione dell’area da dragare mediante coordinate geografiche WGS84
  • i procedimenti di gestione del sedimento dragato
  • le metodologie per la mitigazione degli effetti delle modalità operative
  • il piano di monitoraggio
  • le modalità di verifica dei fondali dopo il dragaggio
  • le realizzazioni di eventuali casse di colmata, vasche di raccolta e strutture di contenimento
  • la gestione dei sedimenti dragati a terra.
  • Il progetto dovrà essere depositato presso gli uffici del MIT e MATTM, su supporto informatico e i ministeri potranno chiedere eventuali integrazioni documentali o richieste di parere alle auutorità deputate al monitoraggio ambientale. Il MATTM potrà altresì convocare un tavolo tecnico per il reimpiego dei sedimenti dragati in ambienti marini e terrestri.

contatti

Ulteriori informazioni sulla gestione del materiale di dragaggio

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Link alla normativa

Puoi scaricare il testo integrale del Decreto 172/2016, cliccando qui.